Blog

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: accordo sindacale, informativa e conservazione

La videosorveglianza in azienda è ammessa per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio. Ma deve rispettare due insiemi di regole: quelle sul controllo a distanza dei lavoratori e quelle sulla protezione dei dati personali.

Statuto dei lavoratori

  • l'art. 4 della Legge 300/1970 consente gli impianti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori solo previo accordo con le rappresentanze sindacali (RSU o RSA);
  • in mancanza di accordo serve l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro;
  • installare senza accordo o autorizzazione espone a sanzioni anche penali.

GDPR e indicazioni del Garante

  • cartello di informativa semplificata visibile prima di entrare nel raggio delle telecamere, e informativa completa disponibile;
  • inquadrature limitate allo stretto necessario, evitando le postazioni di lavoro quando possibile;
  • tempi di conservazione delle immagini brevi e proporzionati alle finalità;
  • accesso alle immagini riservato a persone autorizzate e misure di sicurezza adeguate;
  • valutazione d'impatto (DPIA) nei casi di sorveglianza sistematica su larga scala.

ITEC ProSafe H&S verifica la conformità degli impianti esistenti e prepara la documentazione per i nuovi: scopri la consulenza privacy.

Vuoi approfondire l’argomento per la tua azienda? Contatta i nostri esperti.