La videosorveglianza in azienda è ammessa per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio. Ma deve rispettare due insiemi di regole: quelle sul controllo a distanza dei lavoratori e quelle sulla protezione dei dati personali.
Statuto dei lavoratori
- l'art. 4 della Legge 300/1970 consente gli impianti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori solo previo accordo con le rappresentanze sindacali (RSU o RSA);
- in mancanza di accordo serve l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro;
- installare senza accordo o autorizzazione espone a sanzioni anche penali.
GDPR e indicazioni del Garante
- cartello di informativa semplificata visibile prima di entrare nel raggio delle telecamere, e informativa completa disponibile;
- inquadrature limitate allo stretto necessario, evitando le postazioni di lavoro quando possibile;
- tempi di conservazione delle immagini brevi e proporzionati alle finalità;
- accesso alle immagini riservato a persone autorizzate e misure di sicurezza adeguate;
- valutazione d'impatto (DPIA) nei casi di sorveglianza sistematica su larga scala.
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