Il Documento di Valutazione dei Rischi è l'obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/08) e la base di tutto il sistema di prevenzione aziendale. Un DVR non aggiornato equivale, ai fini sanzionatori, a una valutazione inadeguata.
I casi in cui la rielaborazione è obbligatoria
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione sia rielaborata:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
In questi casi il DVR va rielaborato entro 30 giorni e le misure di prevenzione devono essere aggiornate di conseguenza.
Gli errori più frequenti
- nuove macchine, nuovi reparti o nuove mansioni non riportati nel documento;
- rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, stress lavoro-correlato) valutati anni prima e mai rivisti;
- programma di miglioramento senza scadenze e senza responsabili;
- documento privo di data certa o delle firme previste (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS).
ITEC ProSafe H&S si occupa della valutazione dei rischi generali e specifici e della redazione dei piani di miglioramento.



