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Quando va aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi è l'obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/08) e la base di tutto il sistema di prevenzione aziendale. Un DVR non aggiornato equivale, ai fini sanzionatori, a una valutazione inadeguata.

I casi in cui la rielaborazione è obbligatoria

L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione sia rielaborata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

In questi casi il DVR va rielaborato entro 30 giorni e le misure di prevenzione devono essere aggiornate di conseguenza.

Gli errori più frequenti

  • nuove macchine, nuovi reparti o nuove mansioni non riportati nel documento;
  • rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, stress lavoro-correlato) valutati anni prima e mai rivisti;
  • programma di miglioramento senza scadenze e senza responsabili;
  • documento privo di data certa o delle firme previste (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS).

ITEC ProSafe H&S si occupa della valutazione dei rischi generali e specifici e della redazione dei piani di miglioramento.

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