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Emissioni in atmosfera: autorizzazione ordinaria, in deroga e attività scarsamente rilevanti

Gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera rientrano nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La procedura da seguire dipende dal tipo di attività e dall'entità delle emissioni.

Le tre possibilità

  • autorizzazione ordinaria (art. 269): per gli stabilimenti che non rientrano nei casi semplificati; contiene prescrizioni, valori limite e modalità di monitoraggio;
  • autorizzazione di carattere generale (art. 272, comma 2): per attività "in deroga" elencate dalla norma (ad esempio alcune lavorazioni artigianali), a cui il gestore aderisce con una domanda semplificata;
  • attività scarsamente rilevanti (art. 272, comma 1): elencate nell'allegato IV alla Parte Quinta, non richiedono autorizzazione, ma possono essere soggette a comunicazione secondo le regole regionali.

Per le PMI l'autorizzazione alle emissioni confluisce di norma nell'AUA.

Gli obblighi dopo l'autorizzazione

  • rispetto dei valori limite e delle prescrizioni;
  • autocontrolli periodici delle emissioni secondo le frequenze indicate;
  • tenuta dei registri e comunicazione delle modifiche dell'impianto.

ITEC ProSafe H&S gestisce la documentazione e le attività legate alle emissioni in atmosfera.

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