Il Regolamento (UE) 2024/573 obbliga gli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, cioè chi ne ha l'effettivo controllo tecnico (di norma il proprietario o il gestore), a far eseguire controlli periodici delle perdite da personale certificato.
Le frequenze minime
La frequenza dipende dalla quantità di gas espressa in tonnellate di CO2 equivalente (quantità in kg moltiplicata per il GWP del gas):
- da 5 tonnellate di CO2 eq: almeno ogni 12 mesi (24 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite);
- da 50 tonnellate: almeno ogni 6 mesi (12 mesi con rilevamento delle perdite);
- da 500 tonnellate: almeno ogni 3 mesi, con obbligo di sistema di rilevamento delle perdite (6 mesi con il sistema installato).
Il regolamento prevede casi particolari, ad esempio per le apparecchiature ermeticamente sigillate, per cui conviene sempre verificare la classificazione dell'impianto.
Dopo il controllo
- se viene rilevata una perdita, la riparazione va eseguita senza indugio e seguita da un nuovo controllo;
- ogni controllo eseguito dall'impresa certificata va comunicato alla Banca Dati F-GAS entro 30 giorni;
- l'operatore deve conservare la documentazione degli interventi.
Con il servizio Banca Dati F-GAS ITEC ProSafe H&S registra gli interventi per conto delle imprese certificate.



