Quando un'azienda affida lavori, servizi o forniture a imprese esterne o lavoratori autonomi all'interno dei propri locali, l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 le attribuisce obblighi specifici. Sono tra le violazioni più contestate durante le ispezioni.
Cosa deve fare il committente
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (iscrizione alla Camera di commercio, autocertificazione dei requisiti);
- fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di emergenza;
- cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione con gli appaltatori;
- redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che indica le misure per eliminare o ridurre i rischi dovuti alla compresenza di più imprese;
- indicare nei contratti i costi della sicurezza relativi alle interferenze, che non sono soggetti a ribasso.
Quando il DUVRI non serve
Il DUVRI non è richiesto per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi particolari indicati dalla norma. Restano comunque gli obblighi di informazione e coordinamento.
Con il servizio di gestione degli appalti ITEC ProSafe H&S prepara DUVRI, verifiche documentali e procedure di accesso per le imprese esterne.



