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Il RLS e la sentenza di condanna in Cassazione: un caso che fa discutere - ITEC - ProSafe Health & Safety

Il RLS e la sentenza di condanna in Cassazione: un caso che fa discutere

11 Febbraio 2025 itecadmin 0 Comments

La recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914 ha suscitato un ampio dibattito sul ruolo e sulle responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La condanna del datore di lavoro per omicidio colposo, a seguito di un infortunio mortale sul lavoro, è stata accompagnata dalla condanna penale del RLS per «cooperazione nel delitto colposo».

Le peculiarità del caso

Il caso in questione riguarda un lavoratore assunto come impiegato, ma adibito a mansioni di magazziniere senza la necessaria formazione e addestramento all’uso del carrello elevatore. La sentenza ha innescato una riflessione approfondita sulle differenze tra le figure di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e RLS, nonché sui limiti di responsabilità di quest’ultimo.

RSPP e RLS: due figure a confronto

L’RSPP è un tecnico esperto in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con un incarico fiduciario e retribuito dal datore di lavoro. L’RLS, invece, è un lavoratore eletto con funzioni di rappresentanza, che pur ricevendo una formazione specifica, non è equiparabile a un tecnico esperto.

Le responsabilità dell’RLS

La sentenza ha evidenziato come l’RLS possa essere chiamato a rispondere penalmente per «cooperazione nel delitto colposo», anche in assenza di una specifica retribuzione e di competenze tecniche approfondite. Tuttavia, permangono dubbi sull’effettivo nesso causale tra il comportamento dell’RLS e l’evento infortunistico, soprattutto in relazione al suo ruolo consultivo e di segnalazione.

L’importanza della segnalazione

Un aspetto cruciale emerso dal dibattito riguarda l’importanza della segnalazione da parte dell’RLS di eventuali carenze o inidoneità delle misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro. In tal senso, l’RLS ha la facoltà di “fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro” (art. 50, comma 1, lettera o del d.lgs. 81/08).

Conclusioni

La sentenza in commento pone importanti interrogativi sul ruolo e sulle responsabilità dell’RLS, figura chiave nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pur riconoscendo la sua funzione di rappresentanza e di stimolo nei confronti del datore di lavoro, è fondamentale chiarire i limiti della sua responsabilità penale, evitando di trasformarlo in un capro espiatorio.

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