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Il RLS e la sentenza di condanna in Cassazione: un caso che fa discutere - ITEC- Prosafe H&S

Il RLS e la sentenza di condanna in Cassazione: un caso che fa discutere

11 Febbraio 2025 itecadmin Comments Off

La recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914 ha suscitato un ampio dibattito sul ruolo e sulle responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La condanna del datore di lavoro per omicidio colposo, a seguito di un infortunio mortale sul lavoro, è stata accompagnata dalla condanna penale del RLS per «cooperazione nel delitto colposo».

Le peculiarità del caso

Il caso in questione riguarda un lavoratore assunto come impiegato, ma adibito a mansioni di magazziniere senza la necessaria formazione e addestramento all’uso del carrello elevatore. La sentenza ha innescato una riflessione approfondita sulle differenze tra le figure di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e RLS, nonché sui limiti di responsabilità di quest’ultimo.

RSPP e RLS: due figure a confronto

L’RSPP è un tecnico esperto in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con un incarico fiduciario e retribuito dal datore di lavoro. L’RLS, invece, è un lavoratore eletto con funzioni di rappresentanza, che pur ricevendo una formazione specifica, non è equiparabile a un tecnico esperto.

Le responsabilità dell’RLS

La sentenza ha evidenziato come l’RLS possa essere chiamato a rispondere penalmente per «cooperazione nel delitto colposo», anche in assenza di una specifica retribuzione e di competenze tecniche approfondite. Tuttavia, permangono dubbi sull’effettivo nesso causale tra il comportamento dell’RLS e l’evento infortunistico, soprattutto in relazione al suo ruolo consultivo e di segnalazione.

L’importanza della segnalazione

Un aspetto cruciale emerso dal dibattito riguarda l’importanza della segnalazione da parte dell’RLS di eventuali carenze o inidoneità delle misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro. In tal senso, l’RLS ha la facoltà di “fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro” (art. 50, comma 1, lettera o del d.lgs. 81/08).

Conclusioni

La sentenza in commento pone importanti interrogativi sul ruolo e sulle responsabilità dell’RLS, figura chiave nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pur riconoscendo la sua funzione di rappresentanza e di stimolo nei confronti del datore di lavoro, è fondamentale chiarire i limiti della sua responsabilità penale, evitando di trasformarlo in un capro espiatorio.

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